“In caso di condanna dello straniero per alcuni fatti di lieve entità non può essere automaticamente respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro”
Estratto Rai News:
“Non può essere automaticamente respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di condanna dello straniero per alcuni fatti di lieve entità. La decisione sul rinnovo spetta al questore, che dovrà valutare la pericolosità sociale del richiedente prima di negare il permesso.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 (relatrice Maria Rosaria San Giorgio), depositata oggi, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. numero 286 del 1998 (Testo Unico Stranieri) nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di cui all’articolo 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti) (cd “piccolo spaccio”) e per il reato di cui all’articolo 474, secondo comma, del codice penale (vendita di merci contraffatte), senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente“.
Riassunto:
La Corte Costituzionale ha detto che se sei uno straniero con permesso di soggiorno e spacci la droga, ma sono pochi grammi, o se vendi articoli contraffatti, e ti beccano, non perdi automaticamente il permesso di soggiorno perché sono reati di lieve entità.
Benvenuti nel Paese dei balocchi. L’Italia continua a dimostrarsi uno dei paesi dove si perdona qualsiasi reato.